Chiunque intende vendere tartufi delle seguenti varietà: tartufo bianco, tartufo nero pregiato, tartufo moscato, tartufo d'estate o scorzone, tartufo uncinato, tartufo nero di inverno, tartufo bianchetto, tartufo nero liscio, tartufo nero ordinario.
Lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata da ditte iscritte a Camera di Commercio, Consorzi di produttori di tartufaie controllate e coltivate, cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Soggetti esercenti impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, sono tenuti ad emettere autofattura.
Cessionari sono obbligati a comunicare ogni anno a Regione quantità del prodotto commercializzato e provenienza territoriale di questo sulla base di risultanze contabili, certificare al momento della vendita provenienza del prodotto, data di raccolta e quella di commercializzazione.
Chiunque procede alla vendita di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza rispettare le norme.