Quali funghi si possono raccogliere senza tesserino?

Cinzia Pagano
2025-08-14 11:49:21
Numero di risposte
: 11
La ricerca e raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Lazio è disciplinata dalla Legge Regionale 5 agosto 1998 n.32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”.
La Regione Lazio con l’articolo 9 della Legge regionale n. 1 del 27/02/2020 inerente “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, modificando la suddetta legge, ha stabilito che per praticare la raccolta dei funghi, non sia più necessario il tesserino di idoneità.
L’art. 4, come novellato dall’art. 9 della L.R. n. 1/2020, prevede che la raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso: dell’attestato di partecipazione, anche in formato card, ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a 14 ore; del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione Lazio e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione; del documento di riconoscimento.

Elio Fabbri
2025-08-14 10:42:50
Numero di risposte
: 14
Non è specificato quali funghi si possono raccogliere senza tesserino.
La raccolta dei funghi epigei spontanei occorre un tesserino che può avere validità giornaliera, settimanale, mensile o semestrale, utilizzabile nel territorio in esso indicato.
I tesserini sono in vendita presso gli esercizi pubblici convenzionati e, a seconda del territorio di competenza, presso le sedi dei Comuni o delle loro Unioni e degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg di funghi al giorno di cui non più di 1 kg di Ovuli buoni e 1 kg di Prugnoli.
Regole particolari sono stabilite per i residenti nelle zone montane e per i proprietari dei terreni.

Antonella Pagano
2025-08-14 09:19:40
Numero di risposte
: 10
Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore.
Il tetto giornaliero sale a dieci solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana, facciano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza.
E' vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a: quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules.
La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali è permesso l'accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi.
Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.

Ileana Gentile
2025-08-14 08:45:12
Numero di risposte
: 11
La raccolta dei funghi sul territorio provinciale è regolamentata.
In generale, è consentita alle persone residenti o nate in uno dei comuni della provincia, ai proprietari di boschi nell'ambito del territorio di proprietà, agli aventi diritto d'uso civico all'interno del territorio gravato da tale diritto.
Inoltre, laddove non esplicitamente vietato, è possibile raccogliere funghi anche per i non residenti, previo pagamento di una somma al Comune interessato.
La raccolta è consentita ovunque, tranne laddove il divieto sia espressamente indicato con appositi cartelli.
Il divieto può essere stabilito dai Comuni, dalla Giunta Provinciale o dai proprietari privati dei terreni.
La quantità non potrà superare i 2 chilogrammi al giorno per persona.
I raccoglitori sono tenuti a pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e a trasportarli solo in contenitori forati e rigidi.
È vietato danneggiare o distruggere i funghi e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare il terreno.