Gli imprenditori agricoli, che esercitano attività di agriturismo, diversi da quelli assoggettati all’imposta sul reddito delle società (Ires), determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di tale attività (al netto dell’Iva) un coefficiente di redditività del 25%. In altri termini, gli imprenditori individuali, le società di persone e assimilate, gli enti non commerciali che esercitano attività agrituristica possono fruire della determinazione forfettaria del reddito d’impresa, che viene determinato applicando al totale dei ricavi la percentuale di redditività del 25%. L’esercizio dell’attività agrituristica è assoggettata all’imposta regionale sulle attività produttive con applicazione dell’aliquota ordinaria (attualmente stabilita nella misura del 3,9%). La base imponibile (valore della produzione netta) relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario descritto poc’anzi, è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione.