La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:
dall'ultima domenica di Settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
dall'ultima domenica di Maggio al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;
dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.
In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta presentata da una o più comunità montane, ha facoltà di introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
La Giunta regionale su proposta delle Comunità montane interessate qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente, in tali zone la raccolta.